Art:1- Denominazione Ai fini della propria diffusione e visibilità anche sulle reti telematiche, l'associazione è pure denominata docenti.org. La sede dell'associazione è in Via Puccini 93 - 55049 Viareggio(LU) c/o Lucia Giammario. Art.2 - Finalità Ha scopi culturali, di formazione professionale e scientifici. Intende porre a disposizione del mondo della scuola competenze tecniche e didattiche sia per via telematica che in presenza, in modo da sostenere la corretta ed efficace implementazione dei sistemi informatici e la loro piena e produttiva utilizzazione. Realizza e promuove attività di studio e di ricerca scientifica. Art.3 - Motto Art.4 - Caratteristiche Non può avere con aziende produttrici di hardware e software rapporti che in qualsiasi modo ne limitino le capacità e la libertà di scelta e di indirizzo. Le attività sociali, comprese le votazioni, si svolgono prevalentemente con strumenti telematici. È prevista una assemblea annuale in presenza, da tenersi entro il 30 marzo, per l'approvazione del conto preventivo e consuntivo e per l'elezione delle cariche sociali. Art.5 - Criteri di ammissione all'associazione Chi desidera associarsi deve presentare domanda corredata da un curriculum con le modalità indicate sul sito dell'associazione. La commissione di garanzia esamina la domanda e decide in merito. La procedura d'iscrizione diventa attiva dopo il pagamento della quota, l'invio della fotocopia di un documento d'identità e del modulo dati personali con la liberatoria ai sensi del D.Lgs 196/2003. Ciascun socio è tenuto a dimostrare con un attestato di servizio o autocertificazione la propria condizione di insegnante in scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, centri di formazione, università. In caso di mancato perfezionamento della domanda entro 60 gg. dall’accoglimento, la richiesta di associazione decade. Art.6 - Attività principali Art.7 - Proprietà intellettuale dei materiali realizzati
dai soci Tali materiali, tuttavia, si intendono ceduti in uso gratuito all'associazione. L'uso dei materiali pubblicati dall'associazione è soggetto alle limitazioni specificate in ciascuno di essi. L'associazione può utilizzarli liberamente anche per ricavarne fondi destinati a sostenere le proprie attività. In questo caso, potranno essere rimborsate ai soci le spese materiali sostenute. In caso di dimissioni o comunque di cessazione dei rapporti con l'associazione, i soci non possono in nessun caso negare l'uso dei materiali che hanno posto a disposizione. Conservano l’eventuale diritto al rimborso di cui al comma 3. Art.8 - Composizione ed obblighi Tutti i soci si impegnano ad osservare questo statuto, i regolamenti e le disposizioni assunte secondo le procedure stabilite e ad operare per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. I soci non possono svolgere attività che contrastino con gli interessi e gli scopi dell'associazione. I soci hanno l'obbligo, pena la decadenza, di non utilizzare in alcun modo la denominazione e il logo dell'associazione per perseguire interessi privati comunque intesi. I soci hanno l'obbligo, pena la decadenza, di non pattuire in modo autonomo accordi con soggetti pubblici o privati per conto della associazione. I soci fondatori ed ordinari in regola con il versamento dei contributi sociali hanno diritto di voto e possono essere eletti a compiti di rappresentanza o di coordinamento. I soci onorari possono esprimere, se richiesti, pareri consultivi. Art.9 - I soci fondatori Se ne allega l'elenco, che è parte integrante di questo statuto. Art.10 - I soci ordinari Hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci fondatori. Art.11 - I soci onorari In nessun caso, tuttavia, tali iniziative di supporto e contributi finanziari o in beni strumentali possono vincolare l'associazione o limitarne la capacità e la libertà di scelta o d'indirizzo. La qualifica di socio onorario è attribuita su proposta del gruppo di coordinamento approvata dalla assemblea dei soci a maggioranza semplice ed è soggetta a valutazione annuale. I soci onorari non possono essere eletti ad incarichi di rappresentanza,
di coordinamento o d'altro tipo all'interno dell'associazione. Art.12 - Quote sociali Le quote devono essere versate entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono. In caso di mancato versamento delle quote entro il termine previsto, il Tesoriere sollecita, tramite Raccomandata A.R., il saldo della quota che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancato versamento entro il termine del sollecito si applicano le norme dell’art.13. Art.13 - Decadenza La Commissione di Garanzia richiede al socio in questione relazione scritta sui fatti che gli vengono addebitati, la esamina e la rimette col proprio motivato parere all'Assemblea in presenza, che delibera in merito a maggioranza semplice. I soci che non versano la quota sociale annua secondo le modalità previste nell’art.12 (Quote sociali) decadono automaticamente dalla carica di socio, perdono il diritto di voto e decadono dagli eventuali incarichi ricoperti. L'assemblea annuale in presenza ratifica la decadenza dei soci non in regola previa comunicazione dei nominativi da parte del tesoriere. Art.14 - Finanziamento delle attività
I soci sono tenuti a versare le quote stabilite secondo il principio della redistribuzione in parti uguali delle spese e dei costi. Le quote versate si intendono a fondo perduto. L'assemblea annuale in presenza può deliberare rimborsi spesa per i soci che utilizzino risorse e mezzi personali per garantire attività sociali. Misura dei rimborsi e destinatari sono determinati dalla stessa assemblea annuale in presenza. Art.15 - La struttura associativa
Art.16 - L'assemblea generale Ha compiti propositivi, deliberativi, consultivi, elettivi. Si riunisce ed esercita le proprie funzioni in presenza o con gli strumenti telematici che ritiene più ragionevole ed opportuno adottare. Può essere convocata dal presidente, dal gruppo di coordinamento oppure da un terzo dei soci quando ne ravvisassero la necessità. La convocazione deve essere accompagnata da un elenco degli argomenti da discutere e sui quali votare. La convocazione delle assemblee deve essere postata nella mail box di tutti i soci almeno cinque giorni prima la data stabilita. Notizia della convocazione sarà comunque data il 1° e il 15 del mese sulla bacheca telematica. Tale pubblicazione, che deve precedere di almeno cinque giorni la data della convocazione, equivale a notifica a tutti i soci dell'indizione dell'assemblea. La convocazione, ove l'assemblea sia telematica, deve specificare la data d'inizio della discussione ed il tempo ragionevolmente necessario perché i soci possano esprimersi, discutere e votare. Il tempo stabilito per ciascuna riunione telematica non può essere inferiore alle quarantotto ore. Quando ha funzioni deliberanti, si considera validamente costituita l'assemblea in prima convocazione se almeno la metà più uno dei soci è presente, o esprime il proprio voto se la riunione avviene con strumenti telematici. Se in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o votanti se l'assemblea è telematica, fatta eccezione per le votazioni a maggioranza qualificata previste da questo statuto. Tra il termine dell'assemblea in prima convocazione e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno ventiquattro ore. Le candidature alle cariche sociali vanno pubblicate sulla bacheca telematica almeno 15 giorni prima della scadenza elettorale. Le votazioni che riguardino persone non possono essere palesi. È prevista una assemblea annuale in presenza, da tenersi entro il 30 marzo, per l'approvazione del conto preventivo e consuntivo e per la elezione delle cariche sociali. Art.17 - Il presidente Dura in carica tre anni. Rappresenta tutti gli iscritti, ed è il depositario delle ragioni ideali e dei valori morali su cui l'Associazione è stata costituita. È membro di diritto del gruppo di coordinamento. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Ha il compito di operare, insieme a tutto il gruppo di coordinamento , perché le deliberazioni dell'assemblea generale vengano realizzate e i fini sociali effettivamente conseguiti. Art.18 - Il vice presidente Il vice presidente collabora strettamente con il presidente, lo sostituisce quando è assente e, in questo caso, svolge i medesimi compiti. Art.19 - Il segretario Si occupa di tenere aggiornato il libro dei soci, di cui è depositario; si occupa delle procedure di votazione e ne comunica i risultati; tiene traccia d'archivio delle procedure di votazione; pubblica con il presidente le comunicazioni sulla bacheca sociale; redige i verbali delle assemblee. Art. 20 - Il tesoriere Dura in carica tre anni. Coordina la gestione del patrimonio associativo. Cura la gestione contabile, fiscale e finanziaria della associazione. In particolare, si occupa della regolare tenuta della contabilità associativa e della redazione dei conti preventivo e consuntivo annuali, che debbono essere approvati a maggioranza assoluta dei soci presenti nel corso dell'assemblea annuale in presenza. Inoltre, propone alla assemblea generale le iniziative che possano contribuire al finanziamento delle attività della associazione. È il depositario delle risorse finanziarie dell'associazione. Il tesoriere è il depositario della firma per autorizzazione su tutti gli atti di spesa approvati dal gruppo di coordinamento e autorizzati dal Presidente e sulle reversali di incasso. Il tesoriere ha facoltà di firma sui conti correnti bancari e/o postali. Art.21 - Il gruppo di coordinamento E’ costituito dal presidente, dal segretario, dal tesoriere e da otto soci eletti nel corso della assemblea annuale in presenza. Ha il compito di operare affinché vengano poste in esecuzione le deliberazioni della assemblea nazionale. Promuove e realizza tutte le attività di studio, di ricerca e di sviluppo utili al conseguimento dei fini sociali. Formula alla assemblea nazionale proposte di deliberazione con lo scopo di garantire la persecuzione dei fini societari. I membri del gruppo di coordinamento organizzativo operano a stretto contatto tra di loro e si riuniscono in assemblea sempre quando ne sentano la necessità. Art.22 - La commissione di garanzia I membri durano in carica tre anni. Non possono far parte, salvo il presidente, del gruppo di coordinamento. Viene convocata dal presidente, da un terzo dei membri o su richiesta anche di un singolo socio nel caso di controversie da dirimere. Ha il compito di esprimere motivato parere sui provvedimenti disciplinari proposti dal presidente, di esaminare le domande di nuova iscrizione e di dirimere le controversie tra i soci. In via transitoria ed eccezionale al gruppo di coordinamento sono affidati anche i compiti di decidere l'ammissione di nuovi soci e di deliberare la decadenza del socio secondo il disposto dell'art.12. La struttura unificata dei due organi è rivedibile annualmente e modificabile durante l'assemblea in presenza. Art. 23 - Rieleggibilità Art. 24 - Dimissioni e carenze di carica I nuovi eletti con questa procedura rimangono in carica fino al termine del triennio di durata di tutte le altre cariche sociali. Art. 25 - Modifiche allo statuto Il testo di modifica deve essere approvato dai due terzi dell'assemblea. Non è ammessa la facoltà di delega nella votazione per la modifica dello statuto. Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione Non è ammessa la facoltà di delega per la votazione sullo scioglimento dell’associazione. In caso di scioglimento, l'Associazione dispone la destinazione dei propri beni e dei propri residui di cassa ad altri enti o associazioni culturali che perseguano i medesimi o analoghi fini, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti. Elenco dei soci fondatori (Allegato 1) |